Sembra assurdo? Un interprete lavora parlando quindi come farebbe a lavorare senza parlare? E pertanto, un interprete deve mantenere il silenzio assoluto dopo aver compiuto il suo incarico.
Quello che sente e vede il traduttore resta con il traduttore…
Ciò significa che una delle caratteristiche distintive della professione dell’interprete/traduttore è l’obbligo di assoluta riservatezza. Difatti, svolgendo il proprio lavoro, gli interpreti vengono a conoscenza dei segreti dei loro clienti. E questi segreti possono essere variati, dal segreto commerciale quando per esempio trattasi delle strategie di marketing o dal segreto delle indagini preliminari o delle procedure giudiziarie fino ai segreti puramente personali quando l’interprete assiste il suo cliente durante una visita medica o dall’avvocato. Vale precisare che talvolta le informazioni passate a conoscenza del traduttore/interprete sono coperte anche da altri segreti professionali, come il segreto professionale del medico, dell’avvocato, del difensore, del giornalista o del commercialista.
L’obbligo di riservatezza e segretezza ha una fondamentale importanza per il cliente. Il cliente deve avere fiducia nel traduttore e la sicurezza che nessuna delle informazioni affidate al traduttore verrà divulgata. Questo principio vale anche se il cliente rinuncia a dare l’incarico al traduttore, ossia quando un cliente invia dei file al traduttore per la valutazione, e quando – a prescindere delle ragioni – l’incarico non viene portato a termine, il traduttore è tenuto a mantenere riservato il contenuto dei documenti che gli sono stati inviati.
I traduttori professionisti sono molto attenti a rispettare l’obbligo di riservatezza e a non divulgare le informazioni confidenziali a persone non autorizzate. Di conseguenza, spesso non possono condividere pubblicamente il più bello del loro lavoro, non possono parlare dell’interpretariato fatto durante gli incontri, le mediazioni o le trattative commerciali o i procedimenti giudiziari. In base alla mia esperienza, posso dire che la maggior parte dei miei incarichi più interessanti sono quelli di cui non posso parlare….
È importante sapere che l’obbligo di riservatezza del traduttore giurato decade solo in caso di esonero dal segreto professionale nell’ambito di una procedura penale. Le norme che disciplinano la procedura civile non prevedono invece questa possibilità. In sostanza, in caso di una procedura civile, spetta all’interprete decidere se rispondere alle domande poste dal giudice se la risposta potrebbe comportare una violazione del segreto professionale.
Avendo quindi la facoltà di decidere, un interprete dovrebbe accettare di testimoniare in una procedura civile? A mio parere, assolutamente no. Anche se è proprio il cliente dell’interprete a chiedergli di testimoniare, l’interprete dovrebbe rifiutare. Il rischio di perdere il cliente, anche se molto probabile in questo caso, è comunque inferiore al danno alla reputazione professionale e all’immagine del traduttore. I nostri clienti, ma anche i loro partner commerciali, devono avere l’assoluta certezza che manterremo il silenzio.
La situazione cambia, se si tratta di una procedura penale, in quanto il pubblico ministero e il giudice hanno il potere di esonerare un traduttore giurato dal segreto professionale. Tuttavia, è bene sapere che, nel contesto del doppio grado di giudizio, tale decisione è appellabile e quindi, se viene espressa, possiamo prima richiedere una decisione motivata per iscritto, una volta ricevuta, avremo sette giorni di tempo per presentare un’opposizione che sarà poi esaminata dal giudice. Questo è anche il momento giusto per consultare un avvocato. Per esperienza personale, posso dire che se arriviamo a questa situazione, l’appoggio di un avvocato sarà la scelta migliore per tutelare i nostri interessi.
E infine, noi interpreti siamo pessimi testimoni perché abbiamo un’ottima memoria a breve termine e una pessima memoria a lungo termine. La nostra mente elabora enormi quantità di informazioni e poi le cancella perché non servono più. Al solito, il giorno dopo una riunione, non ricordo più i dettagli delle informazioni scambiate, e invece qualche mese o in casi estremi qualche anno dopo, quando potrei essere chiamata a testimoniare, non ricorderò affatto di aver tradotto le informazioni che mi saranno richieste.
In sintesi: manteniamo la stretta riservatezza delle informazioni che ci vengono affidate, non rendiamole pubbliche e rifiutiamo di testimoniare. È l’unico approccio che ci permette di tutelare l’interesse di tutti.